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ASPETTI GIURIDICI DELLA DIFESA PERSONALEa cura del Dr. Pasquale Mazzitelli La pratica dei sistemi di combattimento finalizzati alla difesa personale implica l’utilizzo di tecniche letali e impone al praticante la conoscenza delle norme penali dettate dall’ordinamento giudiziario italiano in materia di legittima difesa. La legge, infatti, concede pochissime situazioni al soggetto che difendendosi cagiona una lesione o la morte ad un altro soggetto. Di seguito vengono riportati ed analizzati gli articoli del Codice Penale che trattano i reati contro la persona. In particolare:
· Art. 52: Difesa legittima
Art. 52 – DIFESA LEGITTIMA - Non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o
altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionale all’offesa.
L’articolo in
esame prevede l’impunibilità di un soggetto che reagendo ha provocato una
lesione lieve, una lesione permanente o addirittura la morte di un
individuo. Perché si tratti di legittima difesa occorre esaminare
attentamente quanto specificato nell’art.52. Innanzitutto la
reazione deve risultare necessaria per salvare il diritto
minacciato (vita, incolumità, proprietà, onore e riservatezza). In secondo
luogo il pericolo deve essere attuale, non futuro o già esaurito,
e quindi incombente nel momento in cui la lesione è in corso. Bisogna
considerare poi il caso dell’offesa ingiusta, che può
consistere in una minaccia o in un’omissione (p.e. Tizio impedisce a Caio di
entrare nella sua abitazione mettendosi davanti all’ingresso). Quindi
l’offesa deve ledere un diritto altrui, essere ingiusta e rappresentare un
pericolo attuale. Ci si chiede se si possa parlare di legittima difesa nel
caso in cui il soggetto aveva la possibilità di evitare l’offesa con la
fuga. Per la giurisprudenza il problema va risolto
Riepilogando: Art. 54 – STATO DI NECESSITA’- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Art. 55 – ECCESSO COLPOSO – Quando, nel commettere alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla
necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il
fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Si tratta di una
particolare ipotesi di errore sulle scriminanti*, cioè di una situazione
nella quale, per colpa, si superano i limiti stabiliti dalla legge. E’ il
caso di chi, a causa di un errore di valutazione, uccide quando per
difendersi era sufficiente percuotere. Ci sono due tipi di eccesso colposo:
il primo si ha quando il soggetto eccede perché valuta erroneamente la
situazione di fatto (l’errore cade in una fase antecedente all’esecuzione);
il secondo si verifica quando il soggetto, valutata la situazione di Art. 581 – PERCOSSE – Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.
Non è necessario
che la percossa determini una sensazione dolorosa, ma che dalla percossa non
derivi una malattia, altrimenti ricorre il delitto di lesioni. Per malattia
si intende: qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo
ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche
(ecchimosi, contusioni). La malattia si esaurisce solo con il perfetto
riequilibrio della salute. Art. 582 – LESIONI PERSONALI – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti preveduti dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate al numero1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Oggetto
giuridico è l’incolumità individuale. Il reato si consuma con il verificarsi
della malattia e quindi dell’alterazione anatomica o funzionale
dell’organismo.
Art. 583 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – La lesione personale è grave e si
applica la
1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.
Art. 584 – OMICIDIO PRETERINTENZIONALE – Chiunque, con atti diretti a
commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la
morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Si tratta di un
reato di evento in quanto consiste nella morte non voluta di un oggetto (preterintenzione*),
dopo aver commesso atti diretti a ledere o percuotere.
Art. 588 – RISSA – Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa
fino a €.309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione
personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è
della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se
l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo una rissa. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Dagli
articoli esaminati si evince come la legge italiana sia molto restrittiva in
tema di legittima difesa.
TERMINOLOGIA |
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